Il caso di Mario Roggero è una vicenda di cronaca nazionale che sta facendo molto discutere, al punto da attirare pienamente l’attenzione dei social e della politica.
Per quanto si possa provare empatia per un uomo ultrasettantenne che si trova ad affrontare la carcerazione, dobbiamo anche riflettere sul fatto che possedere un’arma implica una grande responsabilità.
Chi detiene legalmente un’arma e si trova a utilizzarla deve sapere che, in sede processuale, saranno valutate l’esistenza di un pericolo attuale, la necessità della reazione e la proporzionalità tra difesa e offesa.
L’attenzione di molti nasce da un equivoco. Se la prendono con i magistrati, che non scrivono le leggi, ma le applicano. Se si ritiene che la normativa sulla legittima difesa sia sbagliata, il bersaglio non devono essere le toghe, ma la politica.
Una riforma della legittima difesa, che modificò l’articolo 52 del Codice penale, fu approvata nel 2019, durante il governo Conte I, del quale faceva parte anche Matteo Salvini.
La norma, così modificata, dispone:
«Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.»
Alla luce della norma, occorre ora ripercorrere quanto accaduto.
Nel caso Roggero, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, gli spari non furono esplosi all’interno della gioielleria per respingere l’intrusione, né per difendere se stesso o altre persone da un pericolo ancora attuale.
I rapinatori, dopo essere entrati nella gioielleria, stavano ormai fuggendo quando Roggero li ha inseguiti fuori dal negozio e ha sparato contro di loro.
Ed è proprio su questo aspetto che dovrebbe concentrarsi maggiormente l’attenzione mediatica. Chi possiede e maneggia un’arma sa quanto possa essere pericolosa e quanto sia facile sbagliare il bersaglio. Durante l’inseguimento, i proiettili esplosi da Roggero avrebbero potuto colpire un passante estraneo alla vicenda.
Il richiamo alla Costituzione e il precedente del 2006
Prima ancora dell’ingresso in carcere di Mario Roggero, il caso aveva già assunto una dimensione politica e istituzionale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva annunciato l’avvio dell’istruttoria finalizzata alla possibile concessione della grazia. L’iniziativa ha provocato l’intervento del Quirinale: il 16 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Guardasigilli per «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro», ricordando che la facoltà di concedere la grazia è riservata dalla Costituzione esclusivamente al Capo dello Stato.
Il richiamo trova fondamento nell’articolo 87 della Costituzione e nella sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale. La pronuncia nacque dal conflitto tra il presidente Carlo Azeglio Ciampi e l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli sulla grazia richiesta per Ovidio Bompressi.
In quella circostanza il Ministro sosteneva di dover formulare una proposta favorevole affinché la grazia potesse essere concessa. Una simile interpretazione gli avrebbe riconosciuto, di fatto, un potere di veto sulla decisione del Presidente della Repubblica.
La Corte costituzionale stabilì invece che la decisione finale appartiene al Capo dello Stato, in quanto organo super partes, rappresentante dell’unità nazionale ed estraneo all’indirizzo politico del Governo. Al Ministro spettano compiti essenziali, ma di natura istruttoria: raccogliere le informazioni e i pareri necessari, valutare gli elementi emersi e trasmettere al Presidente anche eventuali osservazioni contrarie.
Il dissenso del Guardasigilli, tuttavia, non può impedire la conclusione del procedimento. Se il Presidente ritiene comunque sussistenti le straordinarie ragioni umanitarie richieste per l’atto di clemenza, può adottare il decreto motivando la propria decisione. La controfirma ministeriale attesta, in questo caso, la completezza e la regolarità dell’istruttoria, ma non attribuisce al Ministro un potere di codecisione.
La grazia, inoltre, non cancella la condanna e non equivale all’assoluzione. Interviene esclusivamente sulla pena definitivamente inflitta, mitigandola o eliminandola, in tutto o in parte, sulla base di eccezionali ragioni umanitarie.
Il confronto tra Mattarella e Nordio, dunque, non ha riguardato il merito dell’eventuale grazia a Roggero, sulla quale non è stata assunta alcuna decisione, ma il rispetto delle rispettive competenze costituzionali. Il Ministro svolge l’istruttoria e può esprimere il proprio parere; soltanto il Presidente della Repubblica può decidere se concedere il provvedimento di clemenza.
Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante il colloquio Mattarella avrebbe richiamato anche un principio espresso da Luigi Einaudi:
«È dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce».
Il Capo dello Stato non è chiamato soltanto a esercitare le proprie prerogative, ma anche a impedire che prassi o precedenti possano limitarle per il futuro.
Politica: la grazia non può diventare una scorciatoia
Numerosi esponenti e partiti hanno preso posizione, alternando richieste di grazia, proposte di modifica della legittima difesa e accuse reciproche di strumentalizzazione.
All’interno dello stesso centrodestra sono emerse sensibilità differenti. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha riconosciuto che Roggero ha commesso un reato grave inseguendo e uccidendo due rapinatori, ma si è detto favorevole alla concessione della grazia, definendola una forma di «perdono sociale». Il deputato Calderone (FI), vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, ha difeso apertamente i magistrati coinvolti nel procedimento, sottolineando che hanno applicato la legge e ricordando che soltanto il PdR può valutare la presenza delle condizioni necessarie per un atto di clemenza.
La posizione del leader di Futuro Nazionale ,Roberto Vannacci, è stato più radicale, chi compie un’azione criminale accetterebbe anche il rischio di perdere la vita, auspicando ad un ampliamento della legittima difesa anche ai luoghi vicini a quello in cui si è verificata l’aggressione e ha dichiarato che, se fosse Presidente della Repubblica, prenderebbe in considerazione la grazia per Roggero.
Matteo Salvini ha invece scelto un gesto dal forte significato politico e mediatico, recandosi nel carcere di Bollate per incontrare Roggero dove ha dato il suo sostegno ed ipotizzato una sua futura candidatura. Successivamente ha coinvolto le parlamentari Giulia Bongiorno e Simonetta Matone per valutare gli strumenti giuridici che potrebbero ridurre la permanenza dell’ex gioielliere in carcere.
Le opposizioni hanno accusato la maggioranza di trasformare un dramma umano e giudiziario in uno strumento di propaganda politica. La capogruppo Braga(PD)ha criticato la spettacolarizzazione della vicenda e la visita di Salvini in carcere. Anche il Movimento 5 Stelle ha contestato il tentativo di presentare Roggero come simbolo della legittima difesa, mentre altri esponenti dell’opposizione hanno ricordato che la grazia non può essere utilizzata per correggere politicamente una sentenza definitiva. Una posizione differente è stata espressa dai Radicali Italiani, favorevoli a valutare provvedimenti di clemenza per i detenuti anziani che rischiano di terminare la propria vita in carcere.
Il caso Roggero è così diventato il terreno di uno scontro più ampio sulla sicurezza. Una parte del centrodestra lo considera il simbolo del cittadino che reagisce alla criminalità e chiede di ampliare ulteriormente il perimetro della legittima difesa. Le opposizioni insistono invece sul rispetto delle sentenze, sulla separazione tra politica e magistratura e sul rischio di legittimare forme di giustizia privata.
Non si tratta quindi soltanto di stabilire quanto possa essere intensa la reazione di chi subisce una rapina. La questione è decidere se l’ordinamento debba considerare difesa anche l’inseguimento di chi sta fuggendo. Estendere la legge fino a ricomprendere simili condotte significherebbe modificare profondamente il confine tra difesa, reazione e punizione privata.
Allo stesso modo, una legge non dovrebbe essere modificata sull’onda emotiva provocata da un singolo caso. Il Parlamento ha il diritto e il dovere di discutere la disciplina della legittima difesa, ma deve farlo pensando a regole generali, alle loro conseguenze e all’equilibrio tra la tutela delle vittime e il divieto di farsi giustizia da soli.
Una buona legge deve proteggere chi si difende da un pericolo reale, senza trasformare la paura, la rabbia o il desiderio di fermare un criminale in una licenza di inseguire e punire. La risposta, dunque, non può essere soltanto la grazia, ma neppure una norma costruita per capovolgere politicamente l’esito di un singolo processo. Serve una legislazione chiara, equilibrata e applicabile a tutti, accompagnata da una politica capace di affrontare il tema della sicurezza senza ridurlo a slogan.
